DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE E EDUCATIVO PER L’A.S. 2026- 2027.

Si è svolta, giorno 15 aprile u.s. al MIM, la prevista riunione sulla bozza di Circolare relativa alle dotazioni organiche del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2026/2027.
La nota in argomento definisce, per l’anno scolastico 2026/2027, le istruzioni operative per la determinazione:
1) dell’organico dell’autonomia del personale docente;
2) dell’organico dei posti per l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto;
3) dell’organico di diritto del personale educativo.
Nel testo della Nota si ripercorre lo schema di decreto interministeriale, in corso di perfezionamento.
Evidenziamo di seguito le principali novità in essa contenute per l’anno scolastico 2026/2027:

  • l’organico dell’autonomia del personale docente è suddiviso per regioni;
  • vi è l’estensione a tutte le regioni delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto legge n.123 del 2023 come modificato dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 131 del 2025, per le finalità ivi indicate;
  • vi è la previsione del numero massimo delle classi da attivare nella scuola secondaria di secondo grado;
  • vi è la previsione del numero delle classi da attivare per l’istruzione tecnica;
  • vi è il numero di docenti da destinare alla classe di concorso A-23 nella scuola secondaria;
  • viene indicato l’incremento dell’organico dell’autonomia per n. 134 unità con riferimento ai posti di sostegno;
  • viene indicato il decremento dell’organico dell’autonomia per n. 1.407 unità con riferimento ai posti del potenziamento dell’offerta formativa;
  • si specifica, con particolare riferimento ai posti del potenziamento dell’offerta formativa oggetto di rimodulazione già a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, che i contingenti numerici attribuiti dovranno tendenzialmente permanere immutati rispetto alla suddivisione per gradi di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, come definiti nell’ambito del decreto interministeriale in esame ciò in ragione delle clausole finanziarie sottese alla creazione dei predetti posti tenuto conto, fra l’altro, degli obiettivi finanziari di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, fermo restando
    quando previsto in termini di compensazione fra gradi nell’ambito della Tabella A2;
  • potenziamento dell’offerta formativa:
    ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, per le finalità ivi previste, viene apportata una decurtazione dei posti del potenziamento dell’offerta formativa per n. 1.407 unità suddivise, per tutte le regioni, fra la scuola primaria e la scuola secondaria. Al riguardo vengono invitati gli Uffici a mantenere
    costante il riparto numerico della dotazione organica dei posti del potenziamento dell’offerta formativa, adeguandosi alle consistenze determinate con il decreto interministeriale;
  • per la classe di concorso A-23 ulteriori esigenze aggiuntive rispetto a quelle attribuite con l’organico dell’autonomia, potranno essere soddisfatte, in via del tutto eccezionale, nell’ambito delle risorse
    assegnate nella Tabella C (nel caso di specie, solo posti interi). Si richiama quanto precisato dall’articolo 1, comma 525, della legge n. 199 del 2025, ai sensi del quale: “Il personale docente assegnato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ove impiegato in gradi di istruzione inferiori mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza”;
  • Istruzione secondaria di II grado:
  • a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 il numero delle classi complessivamente attivato a livello nazionale nella scuola secondaria di secondo grado non potrà superare il numero delle classi attivato nel medesimo grado di istruzione nell’anno scolastico 2024/2025. Il contingente, che riguarda le classi prime, le classi intermedie, le classi
    terminali e le classi articolate, dovrà essere applicato nella sua interezza e rappresenterà il valore obiettivo anche con riferimento alle esigenze derivanti dall’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto. Viene, inoltre, definito, per ciascun Ufficio scolastico regionale, il numero di classi attivabili nell’ambito dell’istruzione tecnica. Tale contingente, che comprende anch’esso le classi prime, le classi intermedie, le classi terminali e le classi articolate, potrà essere incrementato purché tale aumento
    sia disposto nell’ambito del limite massimo delle classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado come autorizzato per ciascun Ufficio scolastico regionale. Si specifica che l’eventuale contingente di classi non utilizzato per l’istruzione tecnica potrà, viceversa, essere impiegato nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, fermo
    restando il limite di cui sopra. Viene evidenziato che l’attivazione delle classi non dovrà in ogni caso generare posizioni di esubero;
  • per quanto riguarda le classi prime dell’istruzione tecnica, viene fatto presente che dall’anno scolastico 2026/2027 entreranno in vigore i nuovi ordinamenti come configurati a mezzo dell’Allegato B e degli Allegati da C-1 a C-11 del decreto ministeriale 19 febbraio 2026 n. 29;
  • per consentire la progressiva applicazione del DM 29/2026, concernente la riforma dell’istruzione tecnica, in coerenza con la nota del Capo Dipartimento prot. 1397 del 19/03/2026, gli Uffici porranno specifica attenzione alla formazione delle cattedre derivanti dall’utilizzo della quota riservata alle istituzioni scolastiche e da quelle
    scaturenti dalla variazione dei nuovi quadri orari e dall’introduzione dei nuovi insegnamenti nelle classi prime, in modo da salvaguardare, ove possibile, la titolarità nell’organico dell’autonomia.
  • Per gli istituti tecnici:
  • la quota di autonomia del 20% del curricolo sarà gestita in modo diverso:
     nelle classi dalla seconda alla quinta si applicano le regole precedenti, con possibilità di modificare le discipline senza ridurle oltre il 20%;
     nelle classi prime (nuovo ordinamento) la quota serve a potenziare gli insegnamenti e introdurne di nuovi, con una riduzione massima del 25% per ciascuna disciplina.
  • con la riforma del 2026, l’autonomia si esprime anche attraverso una quota di ore flessibili (es. 66 ore nel primo anno), che non rientrano nel calcolo del 20%. Le scuole devono adattare gradualmente curricoli e organizzazione.
  • nei percorsi tecnici quadriennali, le ore di autonomia (tra 330 e 561) vengono distribuite sui quattro anni;
  • per i licei, la quota di autonomia varia: fino al 20% nel primo biennio, 30% nel secondo
    biennio e 20% nell’ultimo anno, senza ridurre le singole discipline oltre un terzo né eliminare quelle finali;
  • i licei quadriennali già autorizzati potranno continuare la sperimentazione, ma con una sola classe prima per percorso;
  • infine, i percorsi della filiera tecnologico-professionale possono essere attivati solo dalle scuole già autorizzate (o nuove autorizzate), mantenendo gli stessi indirizzi e senza creare esuberi di personale.
    Istruzione secondaria di II grado (classi prime degli istituti tecnici di cui al DM 29/2026)
  • dal 2026/2027 entreranno in vigore i nuovi ordinamenti degli istituti tecnici (DM 29/2026), applicati inizialmente solo alle classi prime. Questi prevedono una nuova organizzazione didattica, in cui le scuole completano il curricolo nazionale usando una quota di ore flessibili per rispondere alle esigenze del territorio;
  • questa quota può servire sia a potenziare discipline esistenti sia a introdurne di nuove, ma nella fase iniziale deve soprattutto garantire la tutela dei docenti, evitando esuberi.
    Gli Uffici scolastici regionali e i dirigenti devono quindi gestire con attenzione organici e cattedre, adattandoli ai nuovi orari e insegnamenti, assicurando un equilibrio tra le discipline;
  • se non è possibile formare cattedre complete da 18 ore, è consentito eccezionalmente scendere fino a 15 ore, utilizzando le ore mancanti per potenziamento o nuove attività formative;
  • tra le novità, assume rilievo l’area “Elementi di base dell’indirizzo”, che introduce le discipline caratterizzanti del triennio. Per l’indirizzo Trasporti e Logistica, alcune materie possono essere suddivise tra più classi di concorso con valutazioni distinte.
    Vengono confermate, altresì, le seguenti istruzioni già contenute nella Nota dello scorso anno:
  • la stima, regionale e nazionale, del numero delle classi quarte e quinte presso le quali è attivabile l’insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posto intero;
  • la previsione della quota massima dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione. Le predette disposizioni dovranno essere attuate a cura degli Uffici scolastici regionali nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente, senza determinare situazioni di esubero di personale.
    Sarà anche cura dei predetti Uffici verificare i dati comunicati dalle Istituzioni scolastiche ai fini dell’attivazione dei posti per l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, nonché comunicare, con il supporto degli Uffici di ambito territoriale, attraverso le apposite funzionalità disponibili sul SIDI, le classi istituite in deroga ai parametri del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e il relativo monte ore necessario all’attivazione delle suddette classi, specificando la motivazione alla base della deroga.
    Le istruzioni operative indicate nel testo della Nota ripercorrono lo schema di decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, e ne rappresentano l’applicazione.
    La nostra posizione:
    La nostra delegazione ha espresso soddisfazione per l’accoglimento di quanto chiesto nel corso dell’incontro dell’8 aprile 2026 dallo Snals-Confsal e dalle altre OO.SS. in sede di conciliazione per la formazione di cattedre interne anche con orario inferiore alle 18 fornendo
    indicazioni in tal senso agli USR per la formazione delle classi prime degli Istituti tecnici.
    Viene, così, concretizzata un’ulteriore misura a garanzia della salvaguardia delle titolarità dei docenti e della continuità didattica per gli studenti coinvolti.
    La nostra delegazione ha chiesto il monitoraggio e i dati per quanto riguarda:
  • il numero di alunni iscritti rispetto al precedente a.s. per ogni ordine e grado e per regione;
  • il rapporto alunni/classe per regione;
  • il numero di scuole individuate per l’insegnamento della classe di concorso A023 rispetto al precedente a.s. per ogni ordine e grado;
  • il numero massimo di classi attivate per l’a.s. 2026/2027 per la scuola secondaria di 2° grado e il numero delle classi attivate per l’istruzione tecnica massimo secondo quanto previsto dalla tabella D sui limiti massimi dell’emanando decreto interministeriale sugli organici;
  • il numero di classi attivate e numero di alunni per la filiera 4+2 per gli Istituti tecnici su base regionale.
    La delegazione SNALS-Confsal ha:
  • ribadito come non tutto l’organico dei posti per l’insegnamento dell’educazione motoria potrà essere coperto da docenti in organico di diritto a causa del monte ore residuo formato da spezzoni orari. Su questo argomento l’amministrazione ha risposto che occorre un provvedimento legislativo per superare il problema;
  • evidenziato che occorre al più presto una revisione del DM 29 del febbraio scorso, applicativo del D.L 144/2022, al fine di superare anche nei successivi anni scolastici le difficoltà emerse in prima applicazione dei nuovi percorsi degli Istituti tecnici, prevedendo le opportune e necessarie modifiche ai quadri orari.
    Come previsto in sede di conciliazione occorre convocare in tempi rapidi un tavolo di approfondimento delle problematiche, dal quale potranno anche scaturire indicazioni per i necessari interventi modificativi del DL 144/2022.