Le novità sul congedo parentale.

Il congedo parentale, sia ordinario che in caso di prolungamento in presenza di bambino in stato di disabilità grave, spetta sino ai quattordici anni di vita del bambino (prima era dodici). Anche il trattamento economico spetta sino ai quattordici anni.

Ai sensi dell’art. 32 del T.U. 151/2001 il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 14 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore,

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a)     alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b)     al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;

c)     per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all’INPS.

All’interno del suddetto periodo complessivo, l’art. 34 del D.Lgs. n. 151 del 2001 prevede che:

–        alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;

–        al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;

–        a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.