AGGIORNAMENTO GAE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO.

In data odierna è stato emanato il DM n. 37 del 29 febbraio 2024 relativo all’Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo.

L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura sarà possibile dalle ore 12:00 di oggi, 1 MARZO, giorno della pubblicazione del presente decreto sul portale INPA, fino alle ore 23:59 del 15 MARZO p.v..

1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

a) l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;

b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti.

Il reinserimento non è consentito a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di pronunciamento, siano stati successivamente destinatari di sentenza sfavorevole;

c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa.

La permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9.

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

A domanda, da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento, è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;

d) il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza .

2. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione.

In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.

3. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta.

Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

4. Il personale docente ed educativo, già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province e invia ad entrambe le province l’istanza di aggiornamento / reinserimento / permanenza ferma restando la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province secondo quanto previsto al precedente comma 1, lett. d).

5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II, III e IV fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 4 aprile 2022 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 4 aprile 2022. I servizi svolti nell’anno scolastico 2021/2022 dopo il 4 aprile 2022 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto il punteggio massimo consentito nel medesimo anno scolastico .

I docenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del presente decreto aggiungono i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.

7. A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.

OMISSIS ………..

Art. 9 (Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2022/2023 – 2023/2024.

2. La domanda di reinserimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non intenda chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.

3. La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva e dei candidati di cui al precedente comma 2, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta.

4. Gli aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento (d’ora innanzi, “portale INPA”) raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

5. L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 12.00 del giorno della pubblicazione del presente decreto sul portale INPA fino alle 23.59 del quattordicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

6. Gli aspiranti dichiarano nella domanda i requisiti generali di ammissione, l’assenza di cause ostative e tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione relativamente a: – certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di preferenza; – titoli artistici-professionali di cui all’articolo 3, comma 3, del presente decreto; – servizi di cui all’articolo 2, comma 7, del presente decreto.

7. Le operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento osservano, per l’a.s. 2024/2025, le medesime modalità e gli stessi termini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 10.

Art. 10 (Graduatorie di istituto di I fascia)

1. Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

2. Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto, secondo le modalità di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131.

3. Gli aspiranti di cui al comma precedente conseguono l’inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia per effetto della presentazione dell’istanza di scelta delle istituzioni scolastiche, secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.

4. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’articolo 6 del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, che, ai sensi dell’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari, anche relativamente alla prima fascia.

5. Gli aspiranti presentano la domanda di cui ai commi precedenti unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

6. Con successivo avviso, da pubblicarsi sul portale INPA, sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali, verranno rese note le date di apertura e di chiusura delle istanze.

7. L’aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell’ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

8. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131.

9. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell’eventuale inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Resta inoltre preclusa la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.

10. L’eventuale iscrizione con riserva in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo insegnamento e nella medesima provincia, nella I fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n 124, e nella corrispondente II fascia delle graduatorie di istituto.

OMISSIS ……

Per tutte le altre informazioni si rimanda al DM 37 allegato.

Riportiamo una sintesi dei contenuti dell’OM 37.