La mobilità 2024/2025 del personale scolastico .

Con la pubblicazione delle due ordinanze O.M 30 e O.M 31 firmate il 23 febbraio 2024, relative rispettivamente alla mobilità del personale docente ,educativo ed ATA e a quella degli insegnanti di religione cattolica , hanno preso  il via le procedure per la mobilità 2024/2025 di tutto il personale della Scuola statale.

L’OM 30 del 23 febbraio 2024, ordinanza che regola la mobilità 2024/2025, dà, attraverso precise deroghe, l’opportunità, ad alcuni docenti e DSGA vincolati, di potere presentare domanda di mobilità. Questa tipologia di personale dovrà compilare l’allegato G per dichiarare, sotto la propria responsabilità, quale deroga hanno in loro possesso per potere presentare istanza di mobilità.

N.B. I docenti vincolati a dovere permanere per un triennio nella scuola di titolarità, quindi impossibilitati a potere fare istanza di mobilità, una volta entrati in istanze online per compilare l’istanza della domanda di trasferimento o di mobilità professionale,  troveranno un avviso:

Per evitare l’esclusione della domanda di mobilità 2024/2025, i docenti che sono vincolati e hanno una deroga al vincolo per la partecipazione alla procedura, dovranno compilare l’allegato G ed accluderlo quale allegato all’Istanza di mobilità.

Di seguito abbiamo riportato per esteso i contenuti dell’ordinanza per facilitare una immediata consultazione.

Le tempistiche

Personale Docente: Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 26 febbraio 2024 e il termine ultimo è fissato al 16 marzo 2024.

Personale Educativo: Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 28 febbraio 2024 e il termine ultimo è fissato al 19 marzo 2024.

Personale ATA : il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato l’ 8 marzo 2024 e il termine ultimo è fissato al 25 marzo 2024.

I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti sono:

a) per il personale docente di tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 18 aprile 2024, quello delle domande di mobilità è il 23 aprile 2024 mentre la pubblicazione dei movimenti è fissata al 17 maggio 2024;

 b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 24 aprile 2024,mentre la pubblicazione dei movimenti è fissata al 22 maggio 2024;

 c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 6 maggio 2024 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 maggio 2024.

Il personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato in un tempo successivo al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle relative domande di mobilità.

 La richiesta di revoca della domanda di mobilità può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle relative domande di mobilità .

Presentazione delle domande

Il personale docente ed ATA, attraverso il portale Istanze on line, invia le domande volontarie  di trasferimento , di passaggio di cattedra, di ruolo e di profilo, corredate dalla relativa documentazione, all’ Ufficio scolastico provinciale territorialmente competente rispetto alla titolarità o all’assunzione in ruolo .

Il personale docente e ATA dichiarato soprannumerario in data successiva al termine della data di presentazione delle domande di mobilità, deve ripresentare domanda di mobilità (cartacea) , avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, indirizzandola , secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio ,entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità relative al proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvederà all’acquisizione della domanda al sistema, ove previsto.

Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dal CCNI 2022, è tenuto a presentare domanda cartacea, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

Il personale docente e ATA che partecipa alla mobilità è tenuto ad utilizzare, in caso di presentazione della domanda con modalità diversa dalla procedura on line , gli appositi moduli disponibili sul sito del MIM nella sezione Mobilità.

 Il personale educativo è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle Istanze on line del sito del MIM nella sezione Mobilità.

 I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie, per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso ad insegnamenti con finalità speciali.

Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI 2022, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di mobilità.

 Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2022, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla ordinanza.

 I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo-domanda.

 I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato all’articolo 4 dell’O.M.

 Ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2022, continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.

Per quanto attiene alla documentazione necessaria al corredo della domanda si rimanda all’art.4 dell’OM 30.

Insegnanti di religione cattolica

Le domande di mobilità devono essere presentate dal  21 marzo 2024 al 17 aprile 2024.

Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall’articolo 27 del CCNI 2022, è fissato al 30 maggio 2024.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato 22 maggio 2024.

Gli insegnanti di religione cattolica  devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, in formato cartaceo, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

 Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio, e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente scolastico della medesima istituzione scolastica.

Campo di applicazione, durata e decorrenza dell’ordinanza

L’OM 30 disciplina la mobilità del personale docente e ATA per l’anno scolastico 2024/25 e le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI 2022 della mobilità , vigente per il triennio 2022-2025 , e dell’ accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022, sottoscritto in data 21 febbraio 2024.

Fasi mobilità

La mobilità  si articola in tre fasi:

  • I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
  • II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa  provincia;
  • III fase: mobilità interprovinciale e mobilità professionale (passaggio di cattedra/ruolo) .

Trasferimenti comunali e provinciali  avvengono sul 100% dei posti disponibili in organico di diritto.

Al termine della seconda fase, il 50% dei posti disponibili è destinato ai movimenti della terza fase, secondo le seguenti percentuali:

  • 25% dei posti disponibili ai trasferimenti interprovinciali;
  • 25% dei posti disponibili alla mobilità professionale (provinciale e interprovinciale) .
  • Il rimanente 50% è destinato all’ immissione in ruolo.

N.B. Le suddette aliquote valgono per intero se non c’è da sistemare soprannumero provinciale, considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). Ai fini della suddetta ripartizione dei posti tra terza fase della mobilità e immissioni in ruolo, l’eventuale posto dispari è assegnato, ad anni alterni, a favore delle assunzioni in ruolo o alle operazioni di mobilità; nel 2024/2025, l’eventuale posto dispari è assegnato alle immissioni in ruolo.

Per quanto riguarda i trasferimenti dei docenti titolari su posto di sostegno della scuola secondaria, una volta assolto l’obbligo di permanenza (5 anni su sostegno), i predetti docenti possono presentare domanda di trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento su posto comune.

I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza sono stati, inoltre, contingentati secondo l’ordine dei movimenti e le aliquote indicate nel CCNI 2022 e a questi movimenti è destinato, infatti, il 50% dei posti disponibili per l’a.s. 2024/25.

Il personale neoassunto nell’a.s. 2023/24 su posto di sostegno potrà presentare domanda di mobilità non essendo più vincolato alla permanenza nella sede di titolarità assegnata a seguito delle deroghe statuite nell’accordo integrativo del 21/02/2024.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede (per sede deve intendersi Istituzione scolastica), è soggetto al vincolo di non potere presentare domanda di mobilità per il triennio successivo 2022/23, 2023/24, 2024/25. Dunque, nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente è vincolato a non presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo). Si precisa che per richiesta puntuale di sede si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica.

Il vincolo triennale non si applica:

a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Ai sensi ………….. i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, immessi in ruolo su ogni tipologia di posto per l’anno scolastico 2023/2024, sono soggetti al vincolo a permanere presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2024/2025 (docenti inseriti in I fascia GPS sostegno assegnati con contratto a tempo determinato sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo l’immissione).

I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, ( concorso straordinario per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II grado che residuano dall’immissione in ruolo) che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23, non sono assoggettati al vincolo triennale .

I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.

.………. al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente istanza, se in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, diversa da quella di precedente titolarità. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni previste dal CCNI 2022, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta. Si precisa che per sede della provincia chiesta si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica.

..……… è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell’area dei DSGA: a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età .

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Con riguardo alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità di cui all’articolo 8 del CCNI 2022, sono altresì indisponibili per le operazioni di mobilità a.s. 2024/25:

– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;

– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno per il personale docente in possesso del titolo di specializzazione, destinati all’immissione in ruolo del personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4 del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, prorogata dall’art. 5 ter del D.L. 228/2021 che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24 ai sensi dell’art. 59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021;

– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, e non conferite a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;

– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre destinate al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2022/23 o avendolo differito, lo ha ripetuto nell’a.s. 2023/24;

– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti di sostegno destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024, all’esito della procedura straordinaria di cui all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74;

– a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti destinati al personale docente da assumersi a tempo indeterminato all’esito della procedura straordinaria di cui all’art. 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44/2023, convertito con la Legge 21 giugno 2023 n. 74, che, non avendo superato il periodo di prova nell’a.s. 2023/24 o avendolo differito, è tenuto a svolgerlo nell’a.s. 2024/25.

L’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza. Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, si precisa quanto segue:

– qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, appartenenti al personale docente o ATA, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;

– successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 purché in quest’ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, viene riconosciuta la precedenza ai figli, appartenenti al personale docente o ATA, che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;

– si precisa che ai figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza della seguente condizione: aver chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità e tutti i fratelli e le sorelle di soggetto disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo del presente comma non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

Documentazione a corredo delle domande

Sono prese in esame solo le domande redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e disponibile sul sito del MIM nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’irricevibilità delle domande.

Le domande, redatte in conformità ai modelli disponibili sul sito del MIM nell’apposita sezione Mobilità, devono essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati.

Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” di cui alle tabelle allegate al CCNI 2022, secondo quanto precisato in nota 5-ter dell’Allegato 2, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nell’apposita sezione Mobilità del sito MIM, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2022 e deve essere effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dagli interessati, unitamente alla domanda, nei termini previsti dalla presente ordinanza. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2022.

In merito alle certificazioni mediche si precisa che:

a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 e ulteriormente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata, ai oli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento;

b) la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;

c) ai sensi dell’articolo 94, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 integrata, ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

d) per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute alle medesime;

e) tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:

i. per le persone disabili maggiorenni di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

ii. per le persone disabili assistite di cui all’articolo 33, commi 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’articolo 3, comma 3, della predetta legge, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; a tal fine il genitore, anche adottivo, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 e il figlio in grado di prestare assistenza e il fratello o la sorella in sostituzione dei genitori, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005, debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, DPR 445/2000);

iii. per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Gli Uffici scolastici territorialmente competenti verificano che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza si precisa quanto segue:

a) il coniuge, intendendo per tale anche la parte di unione civile, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016 n. 76, il genitore, il figlio che presta assistenza, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile e che intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI 2022, devono documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le modalità indicate di seguito:

i. il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento, di coniugio, di unione civile e di convivenza di fatto con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000;

ii. l’attività di assistenza (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000.

b) la presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza esercitata dai beneficiari della precedenza ex articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 deve essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. È obbligo degli interessati dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza;

c) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000;

d) il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, che assistano il medesimo in quanto i genitori siano scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005), devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità;

e) il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione;

f) per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); l’interessato deve comprovare, con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per il trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’articolo 122, comma 3, del citato DPR 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione la documentazione esibita non è presa in considerazione;

g) la tutela legale individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria deve essere comprovata da parte di chi la esercita mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con indicazione degli estremi del provvedimento.

In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dell’articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza riconosciuta al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dall’articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione, resa sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito dichiari di essere convivente con il richiedente.

In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ufficio territorialmente competente della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito.

Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.

Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle A.S.L. o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o degli altri familiari disabili deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.

La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione deve risultare che l’assiduità della terapia è tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura. L’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o gli altri familiari disabili, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

In caso di attestazione di invalidità personale, l’Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all’insegnamento.

Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

A norma delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, parte dell’unione civile, convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami per l’accesso al ruolo del personale docente, di cui andranno indicati gli estremi, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti e per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da ultimo modificata dall’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, il personale docente o ATA che intenda beneficiare della precedenza prevista dall’art. 1, comma 12, della presente ordinanza può attestare la presenza della condizione ivi richiesta sempre con dichiarazione personale. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.

I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestino tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

In attuazione della relativa precedenza prevista dal CCNI 2022, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intende avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI 2022, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000.

Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presente articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000.

La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ufficio territorialmente competente della presente ordinanza. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ufficio territorialmente competente della presente ordinanza.

L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445/2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Le categorie di docenti e di DSGA di cui al superiore articolo 1, comma 9, devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio del soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma, gli interessati devono allegare, in modo analogo a quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità).

Revoche, rinunce e regolarizzazione delle domande

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.

È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 della presente ordinanza, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’articolo 2 della presente ordinanza, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

Indicazioni delle preferenze

Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.

2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) sede;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia.

Relativamente al caso di cui alla lettera a), la preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti comuni ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese va espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico. I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex CTP). Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicata per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità. Nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore, ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune o della provincia. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 19.

Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b), c) e d) comportano, pertanto, che l’assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi istituzione scolastica compresa, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e l’istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica e al docente che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.

In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse le seguenti disponibilità: a) istruzione degli adulti, che comprende: i. corsi serali degli istituti di secondo grado; ii. centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti; b) sezioni carcerarie ove esprimibili; c) sezioni ospedaliere; d) licei europei.

L’indicazione delle disponibilità di cui al comma 5 vale per l’assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di percorsi; senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione alle istituzioni scolastiche sedi di tali percorsi e, pertanto, gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non sono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

Il personale che ha espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale.

Le preferenze devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito del MIM, nell’apposita sezione Mobilità. La denominazione ufficiale delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le istituzioni scolastiche sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’istituzione scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui il richiedente è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente al comune o distretto sub-comunale di titolarità.

I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità, qualora ne abbia titolo avendo assolto i vincoli di permanenza di cui alla normativa vigente, solo per tale tipologia di posto, per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo. I docenti titolari su posto di sostegno della scuola secondaria, una volta assolti i suddetti obblighi di permanenza, possono presentare domanda di trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento su posto comune. I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza, anche per scuole dello stesso comune, verranno realizzati secondo le seguenti aliquote: 50% dei posti disponibili per l’a.s. 2024/25.

In merito alle precedenze si richiama quanto definito dall’articolo 13, comma 1 del CCNI 2022. Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.

Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, ovvero qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, sarà movimentato d’ufficio secondo la catena di prossimità tra comuni che sarà pubblicata nella sezione Mobilità del sito del MIM partendo dal comune comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le istituzioni scolastiche disponibili a partire dal comune corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun comune, in subordine, sono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non è riassorbito se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Il docente che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all’Ufficio di ambito territoriale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo, a domanda, ad una istituzione scolastica della medesima. In tal caso, l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente è considerato alla pari di un docente in esubero su provincia. Per mantenere la titolarità, detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi (articolo 11, comma 6 del CCNI 2022), consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al comma 6 dell’articolo 11 del CCNI 2022, l’assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

Posti in organico nella scuola dell’infanzia

1. I posti in organico nella scuola dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione dell’istituzione scolastica alla quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo, come individuata nel Bollettino Ufficiale quale “Sede di organico esprimibile dal personale docente”. I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l’indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

2. Nelle preferenze sintetiche di comune o di distretto o di provincia i posti delle scuole ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

3. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Posti nell’organico della scuola primaria

1. I posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico dell’autonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal CCNI 2022, attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente che insegna la lingua inglese nell’ambito del proprio modulo svolgendo attività di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico dell’autonomia. Il docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo-domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua inglese nell’ambito dell’organico dell’autonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti nell’ambito dell’organico dell’autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione, ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e, successivamente, in relazione agli altri posti dell’organico eventualmente vacanti e disponibili. L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico dell’autonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarità, ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua inglese. Tale plesso è individuabile nel Bollettino Ufficiale delle scuole con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”. Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico dell’autonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalità previste dall’allegato 1 del CCNI 2022.

2. L’organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – è richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo ovvero mediante l’indicazione della preferenza sintetica che comprenda tale plesso.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chieda il passaggio di ruolo sui posti dell’organico sede, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese.

4. Nella preferenza sintetica di comune o distretto o provincia i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo a insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

5. I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità a insegnare sui medesimi; il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei distretti o comuni o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

6. I posti di insegnamento per adulti presso i CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico (ex CTP) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza sintetica di comune o distretto o provincia. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.

7. I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione sul sito istituzionale della relativa graduatoria, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In assenza di domande da parte del personale fornito del prescritto titolo, al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli Uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l’anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso, l’eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall’Ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità di inoltro previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (articolo 25, comma 3, del CCNI 2022).

8. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Posti di educazione degli adulti e ospedalieri nelle scuole secondarie.

1. I posti relativi all’educazione degli adulti, sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado, che erogano l’offerta formativa prevista dal DPR 263/2012, compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie, sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità in caso di preferenza sintetica. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse sono considerate nel movimento interprovinciale.

2. L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione alle sedi dei comuni o distretti o province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

3. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti potrà essere assegnato ai comuni o ai distretti o alle province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

4. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze sintetiche di comuni o distretti o province i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune e posto di sostegno.

5. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra

1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine, l’ottenimento del passaggio va comunicato dall’Ufficio competente all’Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.

2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste CCNI 2022 e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza. L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.

4. Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna delle classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso, alla data della presente ordinanza, dei titoli di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92.

5. Nelle more dell’espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell’istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli di cui all’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 106, nonché gli abilitati a seguito del superamento delle procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020 n.499 e 23 aprile 2020 n.510.

Passaggi del personale collocato fuori ruolo

1. Il personale docente può chiedere, in caso di rientro dal fuori ruolo, il passaggio di cattedra e di ruolo secondo le modalità previste dal CCNI 2022 purché sia in possesso dei prescritti requisiti.

Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

1. Le domande, redatte attraverso il portale delle Istanze on line in conformità con i moduli presenti nella sezione Mobilità del sito MIM, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall’articolo 2 e secondo le modalità previste dall’articolo 14 della presente ordinanza.

2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità da quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 della presente ordinanza.

3. Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Mobilità territoriale ulteriore

1. Qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi saranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Trasferimento interprovinciale su posto di sostegno

1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del CCNI 2022 i docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero, nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso.

2. I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.

Disposizioni specifiche per le Province Autonome di Bolzano e Trento

1. Nella Provincia di Trento i docenti che ottengono il trasferimento su posti per l’insegnamento della lingua tedesca e inglese nella scuola primaria potranno essere impiegati per l’insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (con metodologia CLIL).

2. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo di permanenza nella provincia, previsto dall’articolo 94 della Legge provinciale 5/2006.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derivanti dalla rispettiva contrattazione collettiva e dalle norme adottate dalle Province Autonome di Bolzano e Trento, comprese quelle relative al calcolo delle aliquote destinate alla complessiva mobilità.

PERSONALE EDUCATIVO

Indicazione delle preferenze

1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall’articolo 2 della presente ordinanza. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

2. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso il portale Istanze on line del sito del MIM.

3. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia.

4. L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

5. Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.

6. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell’apposito spazio del modulo-domanda di passaggio al ruolo speciale, ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.

7. Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Norme applicabili

1. Le procedure relative alla mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2024/2025 sono regolate dagli articoli 34 e seguenti del CCNI 2022 e dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. I termini per la presentazione della domanda di mobilità sono quelli indicati per il personale ATA dall’articolo 2 della presente ordinanza.

2. Le modalità di presentazione della domanda sono disciplinate dagli articoli 3 e seguenti del Capo I della presente ordinanza.

Legittimazione alla presentazione della domanda

1. Può presentare domanda di mobilità il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Ai sensi dell’articolo 34, comma 7, del CCNI 2022 è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, commi 5 – ter e 5 – sexies e septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. È altresì ammesso a partecipare alle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio, ai sensi dell’articolo 34, comma 8, del CCNI 2022, il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.

4. Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d’ufficio il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3 immesso in ruolo a tempo parziale. 5. Il personale DSGA è soggetto al vincolo di permanenza dettato dall’art. 35 comma 5 bis del D.lgs. 165/01 e pertanto non partecipa alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dall’immissione in ruolo. In caso di sopravvenuta indisponibilità della sede di prima destinazione, detto personale può scegliere, nell’ambito della provincia di assegnazione, una diversa sede tra le sedi vacanti e gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione si cumulano con quelli svolti nella precedente sede. In attuazione dell’articolo 34, comma 8, del CCNL e dell’articolo 34, comma 9- bis, del CCNI, ai DSGA che si trovino in una delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della presente ordinanza, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità.

Mobilità sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta

1. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta sono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo-domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

Trasferimenti degli assistenti tecnici

1. I trasferimenti degli assistenti tecnici sono disposti sulla base della tabella di corrispondenza “aree laboratori-titoli”. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti, ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell’aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 – RRG7 – RRG8 – RRG9 – RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell’area “imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di “conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro” (codice RRGA). 2. Ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici”(codice H07) e “termotecnica e macchine a fluido” (codice I60) appartenenti all’area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza “aree-laboratori-titoli” annesse alla presente ordinanza. 3. Al laboratorio “conduzione e manutenzione di autoveicoli” (codice I32), appartenente all’area “meccanica” (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida “D”, accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza “aree-laboratori-titoli” annesse alla presente ordinanza. 4. Ai fini del trasferimento degli assistenti tecnici, sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 845/1978. A tal fine l’Ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell’attestato, sentita la commissione di cui all’articolo 597 del Testo Unico. Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento. 5. Per il laboratorio “informatica” (codice T72), appartenente all’area “elettronica ed elettrotecnica” (codice AR02), istituito presso le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell’articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti sono effettuati sulla base dell’ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità .

Domanda di passaggio ad altro profilo

1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area è presentata entro gli stessi termini e secondo le stesse modalità previste per le operazioni di mobilità di cui al presente Capo IV, utilizzando l’apposito modulo di domanda. 2. La domanda di passaggio ad altro profilo per provincia diversa da quella di titolarità deve essere riferita alla medesima provincia eventualmente richiesta con la domanda di trasferimento interprovinciale. 3. Non si tiene conto della domanda di trasferimento per la provincia ove ha sede l’istituzione scolastica di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia ovvero in caso di accoglimento della domanda di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità. 4. Il personale ATA può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l’interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell’apposita sezione della domanda deve essere indicato l’ordine di priorità che s’intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d’indicazione di tale ordine di priorità, le domande sono trattate secondo l’ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

Posti richiedibili

1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell’infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come scuole primarie sia come scuole secondarie di I grado. 2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, sono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali: a) prima tutti i circoli didattici ovvero le scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi; b) successivamente tutti gli istituti comprensivi.

Preferenze

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell’apposita sezione dei moduli-domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo: a) istituzione scolastica; b) distretto; c) comune; d) provincia; e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal DPR 263/2012.

2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di I grado ed infine le scuole secondarie di II grado, compresi i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l’ordine dei rispettivi bollettini ufficiali. L’aspirante al trasferimento, ove desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che siano escluse dall’esame determinate tipologie, deve compilare le apposite caselle del modulo-domanda indicando l’ordine di trattazione delle stesse.

3. Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato è assegnata la prima istituzione scolastica o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e l’istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica e al personale che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.

4. L’indicazione di preferenza sintetica per la provincia o per il distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o alla famiglia, non dà luogo automaticamente al punteggio suppletivo. Tale punteggio è attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I – preferenze – il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola istituzione scolastica ubicata nello stesso.

Indicazioni delle preferenze

1. Il personale ATA di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.

2. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.

3. Le preferenze, sia a livello di singola istituzione scolastica sia a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal DPR 263/2012, devono essere indicate trascrivendo l’esatta denominazione, comprensiva del codice meccanografico, riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun Ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica e sul sito internet del MIM. Tali preferenze sono prese in esame nell’ordine espresso dall’aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo reclamo.

4. Per le indicazioni del tipo sintetico – comune, distretto, provincia – è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia.

5. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive dell’istituzione scolastica di titolarità dell’aspirante al movimento non sono prese in considerazione e l’esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo “distretto” al comma 8, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l’istituzione scolastica di titolarità.

6. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del comma 2, dell’articolo 45 del CCNI 2022, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, sono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive dell’istituzione scolastica in cui figura titolare, con l’avvertenza che, il personale predetto, qualora abbia espresso preferenza sintetica per il comune o per il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.

7. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale.

8. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole istituzioni scolastiche ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali. Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune. Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

9. Il personale ATA, che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia da provvedimenti regionali, dovrà comunicarlo all’Ufficio della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo alla provincia medesima. In tal caso l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il suddetto personale è considerato alla pari di un soprannumerario. Per mantenere la titolarità, tale personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

Reclami e rettifiche

1. Il personale ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla notifica di cui all’articolo 31 comma 3 della presente ordinanza, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 42 del CCNI 2022.

2. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato o, in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l’esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, si applica la normativa di cui all’articolo 30, comma 3, delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

Sezioni associate

1. Il personale in servizio presso sezioni associate (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.