Legge di bilancio 2024: Esonero contributivo per le lavoratrici mamme in busta paga. pubblicate le istruzioni INPS.

Con la circolare n.27 del 31.01.2024, l’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo del 100 per cento, assegnato dalla legge di bilancio 2024 per un massimo di 3.000 euro annui, pari quindi a 250 euro al mese, alle lavoratrici mamme del pubblico e del privato impiego, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in regime di part time, a far data dal 1° gennaio 2024 e fino al termine ultimo del 31 dicembre 2026 .

Nello specifico, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 l’esonero contributivo del 100 per cento, fino a 3.000 euro annui, è riconosciuto alle lavoratrici madri con almeno due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni.

Per il biennio successivo 2025-2026, l’applicazione dell’esonero contributivo in busta paga sarà riconosciuto alle madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni .

A beneficiare dell’esonero sono le lavoratrici dipendenti sia dal settore pubblico che da aziende private, compreso il settore agricolo. Restano invece escluse le lavoratrici madre madri che esercitano il loro lavoro in ambito domestico.

Sul fronte dell’importo riconosciuto in busta paga, il valore massimo di 3.000 euro viene riparametrato su base mensile e così, sostanzialmente, si avrà diritto ad un massimo di 250 euro al mese.

In caso di rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia dovrà essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro ( 250 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Le predette soglie si applicano anche in caso di lavoro part-time e, in caso di più rapporti di lavoro, l’esonero contributivo potrà essere applicato su ciascuno di questi lavori.

Al fine di dare il via all’applicazione dell’esonero contributivo occorre che la lavoratrice  comunichi al datore di lavoro il numero dei figli e i loro codici fiscali . Una comunicazione al datore di lavoro vincolante, questa, ai fini dell’accesso alla misura e che , a breve, potrà essere trasmessa direttamente all’INPS non appena il relativo applicativo sarà messo a punto.

In ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’esonero contributivo, comunemente indicato come bonus mamme, in busta paga sarà rilevante la data di perfezionamento del requisito relativo alla presenza di due, tre o più figli. così come illustrato nella circolare INPS:

  • nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024;
  • nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio;
  • nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024;
  • nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Di seguito riportiamo le indicazioni di dettaglio anche sulla cessazione dell’agevolazione, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2026 ma legata al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, o del decimo anno di età in relazione alle regole previste per l’anno in corso.

L’esonero contributivo (bonus mamme) cesserà i suoi effetti:

  • nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
  • nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024. Dall’INPS arriva in ogni caso la conferma dell’alternatività del bonus per le madri lavoratrici con il taglio del cuneo contributivo previsto per la generalità dei dipendenti.

La cessazione delle condizioni per l’applicazione dell’esonero per le madri lavoratici sarà seguito dalla staffetta con il bonus sui contributi IVS, nel rispetto delle condizioni previste e in particolare in presenza di una retribuzione imponibile mensile non superiore alla soglia di 2.692 euro.

Ampio spazio nella circolare INPS del 31 gennaio u.s. è dedicato ai requisiti per il riconoscimento dell’agevolazione.

In riferimento sia alle condizioni previste per il 2024 che a quelle relative al 2025 e al 2026, l’INPS specifica che il requisito si intende soddisfatto al momento della nascita del secondo o del terzo figlio e si cristallizza alla medesima data, senza impatti in caso di eventi come la fuoriuscita di uno di questi dal nucleo familiare, di non convivenza o nell’ipotesi di affidamento esclusivo al padre.

Appare quindi utile soffermarsi su alcuni degli esempi forniti dall’Istituto:

  • la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
  • la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
  • la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024.

Da evidenziare anche le regole specifiche in caso di nascita del terzo figlio nel corso del 2025.

Così come riportato dall’INPS, nel caso di lavoratrice madre di due figli alla data del 1° agosto 2024 e nell’ipotesi di gravidanza del terzo figlio in corso, con nascita prevista a marzo 2025, si avrà diritto all’esonero in misura piena nell’anno in corso. Ci sarà poi uno stop dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025, per poi ripartire con il riconoscimento dell’agevolazione dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026.