ARAN: i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono, esclusivamente, le OO.SS. firmatarie del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021.

Nel rispetto delle regole statuite dal CCNL 2019-2021 del Comparto ” Istruzione e Ricerca”, in tutti e quattro i settori del comparto “Istruzione e Ricerca” (scuola, università, enti di ricerca e Istituti di Alta Formazione Artistica e musicale), l’ARAN, con sua nota, ha ribadito che ai tavoli di contrattazione integrativa nazionale, regionale e di sede (scuola, università, enti di ricerca e Istituti di Alta Formazione Artistica e musicale), oltre alla RSU, che si configura come soggetto negoziale necessario ad essere presente, ove la RSU è prevista , i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono esclusivamente i sindacati FLC CGIL, Cisl Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams, Anief quali sottoscrittori del CCNL 2019-2021 “Istruzione e Ricerca” del 18 gennaio 2024.

Di seguito riportiamo gli articoli del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18.01.2024 , che disciplinano la presenza dei soggetti titolati a partecipare alla contrattazione integrativa delle diverse sezioni del comparto:

Sezione Scuola (art. 30, comma 2)

La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:

a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;

b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;

c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.

Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie (art. 81, comma 1)

1. La contrattazione integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU.

Sezione Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione (art. 123, comma 1 e 3)

1. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa per gli Enti di ricerca si svolge:

a) a livello nazionale, tra la delegazione di parte pubblica dell’ente, composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore generale o un suo delegato e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL (“contrattazione integrativa nazionale”);

b) a livello di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, tra il dirigente dell’ufficio o un suo delegato, per la parte datoriale, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, per la parte sindacale (“contrattazione integrativa di sede locale”).

3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, la contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si svolge presso un unico livello e sede (“contrattazione integrativa di sede unica”), tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU.

Sezione Afam (art. 149, comma 1)

1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolge:

a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;

b) a livello di Istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale.