Ricostruzione di carriera – Prescrizione del diritto.

La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare 28 Prot. 293194 del 02/12/2021, in merito ai criteri da applicare in sede di controllo preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale della scuola immesso in ruolo, ha autorizzato le Ragionerie Territoriali dello Stato a “dare corso ai provvedimenti di ricostruzione di carriera, adottati dai dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n . 123. Ovviamente, ai fini economici potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato”.