D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022.

Tenuto conto delle numerose richieste riguardo la problematica di cui all’oggetto, riteniamo utile richiamare all’attenzione quanto già abbiamo riportato sul nostro sito il giorno 3 ottobre u.s.

Ad ogni buon fine, riportiamo i punti salienti delle note ministeriali de qua di cui abbiamo dato notizia ai nostri iscritti.

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al 28 febbraio 2022 per i Dirigenti Scolastici .

Per il personale docente, educativo ed A.T.A. il termine per la presentazione delle domande di cessazione per dimissione volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ,anche per raggiungere il minimo contributivo , è fissato al 31 ottobre 2021.

Sempre entro la data di cui sopra (31 ottobre 2021) gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis.

La richiesta potrà essere formulata attraverso due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima istanza conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie. La seconda istanza conterrà, esclusivamente la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

  • I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica utilizzeranno, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.
  • Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
  • Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma Polis.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Oltre alla domanda di cessazione di servizio indirizzata al MI attraverso Istanze on Line, gli interessati dovranno inviare anche le domande di pensione direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) “Fai da te”: presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:

       –Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

       -Carta d’Identità Elettronica (CIE)

        -Carta Nazionale dei Servizi (CNS).


2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica.

E’ bene allora ricordare che chi effettua la cessazione dal servizio attraverso il sistema POLIS entro la scadenza fissata del 31 ottobre ma non presenta contestualmente all’INPS Gest. Dip. Pubblici, sede competente, domanda di pensione in forma telematica tramite le procedure “fai da te” sopra riportate o tramite il patronato cesserà dal servizio con decorrenza 01/09/2022 ma non riceverà il pagamento della pensione fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l’invio della domanda di pensione all’INPS.