NUOVO DPCM 3 novembre RIGUARDO LE MISURE IDONEE A LIMITARE IL CONTAGIO DA COVID-19. LE NORME ENTRANO IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE E FINO AL 3 DICEMBRE.

Nel provvedimento sono presenti norme valide per tutto il territorio nazionale e norme valide a livello regionale, in relazione al rischio rilevato in ognuna di esse. L’Italia viene divisa in tre zone di rischio contagio, a seconda dei 21 parametri elencati nel testo del DPCM:

La zona rossa abbraccia Calabria, Lombardia, Piemonte e Val D’Aosta; la zona arancione abbraccia Puglia e Sicilia; la zona gialla abbraccia tutte le altre regioni d’Italia.

Il DPCM sembra assecondare la logica di un compromesso politico.

Misure valide in tutta Italia a prescindere dalla zona:

a) limitazione della circolazione delle persone a partire dalle ore 22,00 e fino alle ore 5,00 del mattino( misura, anche questa, frutto di un compromesso politico tra chi non la voleva e chi la voleva anticipare);

b) ritorno alla autocertificazione (il cui modulo è in allegato) per uscire dopo le 22:00, riportando il motivo ( di lavoro, di necessità e di salute);

c) chiusura dei musei, sale bingo e mostre;

d) capienza dei mezzi pubblici ridotta al 50%;

e) centri commerciali chiusi nei fine settimana;

f) sospesi i concorsi pubblici, ad eccezione di quelli indetti per assunzione di personale sanitario ed esclusione fatta per quelli le cui prove concorsuali sono effettuate esclusivamente su base curriculare ovvero in modalità telematica.

g) Scuola:

  • nelle scuole superiori didattica a distanza al 100%: “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica […] in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata“.
  • nella scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione: l’attività didattica ed educativa continua a svolgersi in presenza e per i bambini delle elementari e delle medie è obbligatorio l’uso della mascherina anche quando gli alunni sono seduti al banco.
  • Sospesi i viaggi di istruzione: “Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio […] da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti“.
  • Riunioni degli organi collegiali – “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”.
  • E’ sospeso il Concorso straordinario nella Scuola.

h) Università

Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative, tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19.

Zona arancione: Puglia e Sicilia.

La Puglia e la Sicilia (allegato 1) da oggi dovranno rispettare, oltre le misure contenute nell’articolo 1, comma 9, lettere dalla a) alla pp), anche quelle riportate all’articolo 2, comma 4, lettere a)b) e c) che consistono:

  • divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 3/11/2020;
  • divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta.

Le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta (allegato 2) da oggi dovranno rispettare, oltre le misure contenute nell’articolo 1, comma 9, lettere dalla a) alla pp), anche quelle riportate all’articolo 3, comma 4, lettere da a) a i) che consistono:

  • divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; il transito sugli stessi territori è consentito se è necessario raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 3/11/2020;
  • sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e fermo restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff) del DPCM 3/11/2020.
  • chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
  • sospensione di tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g) del DPCM 3/11/2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • possibilità di svolgere, individualmente, attività motoria in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al DPCM 3/11/2020 (barbieri e parrucchieri restano aperti);
  • limitazione della presenza, nel caso di lavori pubblici, del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
  • Scuola:
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche( seconda e terza media e scuole superiori) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  • Università:
  • sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo restando il proseguimento di tali attività a distanza.

Riportiamo sinteticamente le misure per le tre zone

Riportiamo in allegato il DPCM, l’allegato al DPCM ed il modello di autocertificazione.